(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 24 giugno 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
      
    Visto l'art. 16 della legge  regionale 14  giugno  1983,  n.  54,
cosi' come modificato dall'art. 19 della legge  regionale 19  ottobre
1984, n. 49, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno  1985,
n. 26, e dall'art. 16-bis della legge 14 giugno 1983,  n.  54,  cosi'
come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44; 
    Visto il proprio  decreto  13  settembre  1988  n.  0367/Pres.  e
successive modificazioni  ed  integrazioni  con  il  quale  e'  stato
approvato il Regolamento per l'anticipazione della buonuscita; 
    Visto il proprio decreto 20 gennaio  2005  n.  012/Pres.  con  il
quale a seguito di modificazioni normative  e  procedurali  e'  stato
approvato un nuovo Regolamento per l'anticipazione della buonuscita; 
    Visto  il  verbale  d'accordo  tra   Amministrazione   regionale,
Rappresentanza sindacale unitaria e organizzazioni  sindacali  dd.  3
marzo 2009 con il quale le parti hanno concordato  l'introduzione  di
una seconda anticipazione dell'indennita' di buonuscita nella  misura
del 50% della quota a carico dell'ex-INADEL e del 70% della  quota  a
carico del Fondo regionale di cui all'art. 186 della legge  regionale
n. 5/1994; 
    Atteso che  con  il  suddetto  verbale  si  da'  atto  dell'esame
congiunto effettuato sulla bozza di articolato  sottoposta  all'esame
delle parti sindacali; 
    Vista la nota della Direzione centrale organizzazione,  personale
e sistemi informativi, inviata in data 21 aprile 2009 in ottemperanza
a quanto disposto della circolare  della  Segreteria  generale  della
Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4 prot.  7488/SG,
con la quale le strutture regionali interessate per  competenza  sono
state invitate ad esprimere eventuali  osservazioni  in  merito  alla
proposta di adozione del succitato regolamento; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009,  n.
1151; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato ai sensi  dell'art.  16  della  legge  regionale 14
giugno  1983,  n.  54  il  «Regolamento  per  l'anticipazione   della
buonuscita» nel testo allegato che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO