(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 24 giugno 2009) IL PRESIDENTE Visto l'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e dall'art. 16-bis della legge 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44; Visto il proprio decreto 13 settembre 1988 n. 0367/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni con il quale e' stato approvato il Regolamento per l'anticipazione della buonuscita; Visto il proprio decreto 20 gennaio 2005 n. 012/Pres. con il quale a seguito di modificazioni normative e procedurali e' stato approvato un nuovo Regolamento per l'anticipazione della buonuscita; Visto il verbale d'accordo tra Amministrazione regionale, Rappresentanza sindacale unitaria e organizzazioni sindacali dd. 3 marzo 2009 con il quale le parti hanno concordato l'introduzione di una seconda anticipazione dell'indennita' di buonuscita nella misura del 50% della quota a carico dell'ex-INADEL e del 70% della quota a carico del Fondo regionale di cui all'art. 186 della legge regionale n. 5/1994; Atteso che con il suddetto verbale si da' atto dell'esame congiunto effettuato sulla bozza di articolato sottoposta all'esame delle parti sindacali; Vista la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, inviata in data 21 aprile 2009 in ottemperanza a quanto disposto della circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4 prot. 7488/SG, con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di adozione del succitato regolamento; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1151; Decreta: 1. E' emanato ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 il «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO